IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  raccolta,  il  frazionamento con mezzi fisici semplici, la
conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
componenti  sono  disciplinati ai sensi della legge 4 maggio 1990, n.
107 e dei decreti attuativi emanati dal Ministro della sanita'.
   2.  La  Regione,  tenendo  conto  delle  necessita'  di   medicina
trasfusionale  e  della  consolidata  vocazione  volontaristica della
popolazione:
     a) sostiene e promuove le iniziative, non aventi scopo di lucro,
finalizzate a favorire  la  piu'  ampia  diffusione  della  donazione
volontaria  e  gratuita  del  sangue, degli emocomponenti nonche' del
sangue midollare;
     b) provvede, nell'ambito  dei  programmi  di  aggiornamento  del
personale  medico  e  di  assistenza,  ad  avviare  corsi obbligatori
finalizzati a promuovere il buon uso del sangue, dei suoi  componenti
e degli emoderivati;
     c)  riconosce  e tutela l'opera delle associazioni e federazioni
dei donatori volontari, considerando insostituibile e  disinteressato
il  loro  concorso  ai  fini  istituzionali  del  Servizio  sanitario
regionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione  di
sangue, di sangue midollare e la tutela dei donatori;
     d)  coordina e promuove i progetti finalizzati al raggiungimento
dell'autosufficienza regionale  e  nazionale  di  sangue,  plasma  ed
emoderivati, orientando in tal senso la programmazione regionale.