IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La raccolta, il frazionamento con mezzi fisici semplici, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti sono disciplinati ai sensi della legge 4 maggio 1990, n. 107 e dei decreti attuativi emanati dal Ministro della sanita'. 2. La Regione, tenendo conto delle necessita' di medicina trasfusionale e della consolidata vocazione volontaristica della popolazione: a) sostiene e promuove le iniziative, non aventi scopo di lucro, finalizzate a favorire la piu' ampia diffusione della donazione volontaria e gratuita del sangue, degli emocomponenti nonche' del sangue midollare; b) provvede, nell'ambito dei programmi di aggiornamento del personale medico e di assistenza, ad avviare corsi obbligatori finalizzati a promuovere il buon uso del sangue, dei suoi componenti e degli emoderivati; c) riconosce e tutela l'opera delle associazioni e federazioni dei donatori volontari, considerando insostituibile e disinteressato il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio sanitario regionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue, di sangue midollare e la tutela dei donatori; d) coordina e promuove i progetti finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, plasma ed emoderivati, orientando in tal senso la programmazione regionale.